Clausole abbonamenti, condanne dell’ Antitrust: Sampdoria salva. L’AGCM colpisce nove squadre tra cui il Genoa, le lombarde e le romane.
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato mezza Serie A per la questione relativa a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali dei contratti di abbonamento per la stagione sportiva 2018-2019. Della questione ne avevamo parlato già lo scorso febbraio.
I procedimenti hanno riguardato Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. Queste squadre dovranno pubblicare per 30 giorni gli estratti dei comunicati dell’Antitrust sui loro siti internet. Solo in caso di mancata ottemperanza, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Le condizioni applicate dalla Sampdoria (e da altre 10 squadre di Serie A) ai suoi abbonati non sono invece state oggetto di approfondimento.
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Antitrust, ecco le posizioni delle singole squadre.
Il comunicato stampa dell’AGCM riporta in sintesi le clausole “incriminate”.
“Per le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.
La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.
Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.”