Caso Obiang: Ferrero può chiedere la revisione del processo sportivo? Abbiamo analizzato la normativa e alcuni interessanti precedenti giurisprudenziali: ecco la situazione.
Nei scorsi Maurizio Michieli è intervenuto sulle nostre pagine lanciando una sorta di provocazione dopo l’assoluzione di Massimo Ferrero nel così detto Caso Obiang (qui l’articolo: Michieli: “Felice perla Sampdoria ma ora Ferrero chieda revisione processo sportivo”
Ma il presidente blucerchiato può adesso ‘ritirare’ il suo accordo di patteggiamento con la FIGC alla luce della sentenza di assoluzione? Abbiamo cercato di approfondire la questione e siamo giunti ad alcune conclusioni.
Va premesso che ovviamente per poter comprendere in concreto la portata della sentenza di assoluzione occorre attendere il deposito della sentenza completa delle motivazioni.
In linea generale sappiamo che l’ordinamento sportivo (e quindi il suo sistema di giustizia) sono autonomi rispetto agli altri ordinamenti. E’ il motivo per cui processo sportivo e processo penale sono andati avanti separatamente con tempi diversi. Non solo: si tratta di due processi molto diversi. Tanto è vero che sono state effettuate scelte difensive diametralmente opposte. Nel processo sportivo Massimo e Vanessa Ferrero (e la Sampdoria) hanno scelto di patteggiare, mentre nel processo penale ha optato rispettivamente per il rito ordinario e per l’abbreviato.
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Ma l’ordinamento sportivo riconosce, con alcuni limiti, l’efficacia delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice penale.
L’art. 111 del vigente Codice di Giustizia sportiva della FIGC, al terzo comma stabilisce che: 3. “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto”.
Dunque, essendo la sentenza pronunciata non all’esito del dibattimento penale, ma dell’udienza preliminare, non esplica la stessa efficacia di una sentenza irrevocabile. E comunque, l’autonomia dell’ordinamento sportivo consente di valutare la condotta dell’imputato assolto e di sanzionarla lo stesso qualora violi regole sportive.
Ma questo punto Massimo Ferrero può far valere la propria innocenza accertata in sede penale per riaprire il processo sportivo?
L’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva disciplina i casi in cui si possono azionare i giudizi di revocazione e revisione, contro le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili.
Ma non dimentichiamo che il presidente blucerchiato ha chiesto l’ applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (l’attuale art. 126) . La Procura Federale ha accettato l’accordo e il Presidente della FIGC Gravina lo ha ratificato con proprio provvedimento. Il c.d. patteggiamento sportivo, comporta che per i fatti contestati non possa essere promosso alcun giudizio disciplinare. Non è stata dunque emessa una decisione da un organo di giustizia sportiva.
Revocazione o revisione?
In ogni caso, anche a voler equiparare la decisione del Presidente Gravina ad una sentenza sportiva, i casi di revocazione e revisione sono stringenti.
La valutazione in concreto dovrà comunque essere fatta una volta conosciuta la motivazione della sentenza penale. In teoria Ferrero potrebbe chiedere la revocazione delle sentenza sportiva adducendo un fatto nuovo o sopravvenuto emerso nel corso del processo penale (ma sembra difficile). Pare invece più praticabile la strada della revisione per inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione sportiva con quelli della sentenza penale. Ma questa incompatibilità dovrà emergere chiaramente. Nella sentenza emessa nei confronti dell’ex giocatore ed allenatore Arturo Di Napoli, la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite è chiarissima: “il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano”
Dunque non basta che vi sia un contrasto tra la decisione sportiva e quella penale, ma i fatti storici accertati dalle due decisioni devono essere oggettivamente incompatibili.
Insomma, ci sarà materiale di studio per i legali di Massimo Ferrero…