Sampdoria, l’analisi di Marcello Pollio, ex presidente del Collegio sindacale del club blucerchiato: calciomercato limitato fino al 2025
La Sampdoria è salva dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Ma adesso bisogna guardare al futuro con i limiti che ancora ci sono.
L’analisi di Marcello Pollio, ex presidente del collegio sindacale della Sampdoria, che ha lavorato in prima linea, è esposta sul quotidiano ItaliaOggi.
In particolare si spiegano i limiti tecnici ed operativi che incontrerà la società nelle prossimo futuro
Sampdoria, l’analisi di Marcello Pollio: calciomercato limitato fino al 2025
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“(…) L’art. 90 comma 4 delle NOIF impone infatti, delle sanzioni alle società calcistiche che hanno presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione previsti dal Ccii che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Detta disposizione applica il blocco del mercato (ex comma 3) e dispone quindi la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori che permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente autorità giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.
Dunque, essendo intervenuta ora l’omologazione nelle prossime due future sessioni di calcio mercato la Sampdoria non potrà acquistare calciatori se non attraverso meccanismi di pareggio degli indicatori e di bilancio.
Situazione che complica certamente la risalita in classifica del club. Il piano prevedeva il ritorno in A possibilmente in un anno, qualora ciò non dovesse avvenire la nuova proprietà dovrà provvedere di sicuro a nuove iniezioni di capitale oltre quelle previste dal piano omologato o trovare nuovi soci che lo facciano per loro.
Il piano omologato non è rigido, essendo una previsione che deve permettere il ritorno all’equilibrio della società, e nulla vieta che il piano venga modificato, così come prevede l’art. 58, co. 2, Ccii il quale dispone che, qualora dopo l’omo-logazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attesta-zione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e non è necessaria una nuova omologazione da parte del tribunale.”